Statuto del Comitato per la gestione del Fondo Anticrisi del Comune e della Comunità Brembiese

Art. 1

1.1 È costituito il Comitato Fondo Anticrisi del Comune e della Comunità di Brembiese, in seguito denominato “Comitato”
1.2 I contenuti e la struttura del Comitato sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa.
1.3 La durata dell’associazione è prevista fino al 31.12 2020.
1.4 L’associazione ha sede in Brembio(LO) in piazza Matteotti 1
1.5 L’assemblea del  Comitato, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della provincia.

Art. 2 - Finalità

Il Comitato, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2.1 Il Comitato, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità mutualistiche:
• azioni in difesa e sostegno del reddito dei soggetti sociali deboli attraverso la distribuzione dei contributi che verranno raccolti fra i soggetti sottoscrittori;
• creazione di opportunità di lavoro in collaborazione con gli Enti Locali del territorio, indirizzate prioritariamente ai giovani, nell'ambito dei lavori di pubblica utilità, anche se in termini non esclusivi, che possono  prevedere anche  la costituzione di forme di cooperazione fra i soggetti impegnati negli ambiti di lavoro che saranno individuati.

2.2 Al fine di svolgere le proprie attività il Comitato si avvale in modo determinante
delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

Art. 3 - Aderenti al Comitato

3.1 Sono aderenti al Comitato coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (promotori), e coloro che ne faranno successivamente  richiesta (ordinari). I soci ordinari possono assumere il ruolo di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività del Comitato.
L’assemblea può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti.
3.2 Il numero degli aderenti è illimitato.
3.3 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri
3.4 Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti. La decisione di ammissione di un nuovo associato è assunta in modo esclusivo dal Consiglio di Comitato, previsto dall'Atto Costitutivo.
3.4.1 Ai fini della adesione è espressamente richiesto che l'aspirante aderente dichiari di accettare lo Statuto Sociale.
3.4.2 Gli aderenti cessano di appartenere all’associazione per dimissioni volontarie:
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.
3.4.3 L’esclusione è deliberata dall’assemblea e comunicata al socio.

Art. 4 - Diritti e doveri degli aderenti

4.1 Gli aderenti possono contribuire alle spese annuali del Comitato.
Il contributo a carico degli aderenti è volontario, non ha carattere patrimoniale e può derivare o essere collegato solo ed esclusivamente dall’attività dell’associazione.
Non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente.
4.2 Gli aderenti hanno il diritto di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente;
4.3 - Gli aderenti sono obbligati:
• a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
• a svolgere le attività preventivamente concordate;
• a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti e approvati dall'Assemblea.

Art. 5 - Entrate

Le entrate del Comitato sono costituite da:
• contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
• altri contributi di Enti e di Istituzioni pubbliche;
• contributi di privati ed associazioni.

Art. 6 - Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:
• Assemblea degli aderenti;
• Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato.

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

7.1 L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.
7.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato e da almeno un decimo dei soci aderenti
7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qual volta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
• l’approvazione del programma per l’anno successivo;
• l’approvazione della relazione di attività dell'anno precedente;
• l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti.
Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
• eleggere il Presidente e il Vice Presidente del Comitato;
approvare il regolamento per il funzionamento e la gestione del Fondo anticrisi
• approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio diComitato;
7.4 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte
di modifica dello statuto o di scioglimento dell’associazione.

Art. 8 - Il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato

8.1 Il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato sono eletti dall’Assemblea degli aderenti con unica votazione a maggioranza semplice dei soci presenti alla votazione. .
8.2 Il Presidente ed il Vice Presidente coordinano l'attività.del Comitato.
8.3 Competono al Presidente ed al Vice Presidente del Comitato:
• presiedere le riunioni dell’Assemblea;
• rappresentare verso l'esterno il Comitato stesso ed assumere i provvedimenti necessari al suo funzionamento operativo.

Art. 12 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 13 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’associazione

13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Presidente dal Vice Presidente o da almeno un decimo dei soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13.2 Lo scioglimento dell’associazione può essere proposto dal Presidente dal Vice Presidente o da almeno un decimo dei soci aderenti  e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 14 - Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio di Comitato  e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.